Si ricorda a tutto il personale che il destinatario dei benefici della legge in parola è la persona alla quale deve essere riservata la massima assistenza. La richiesta del permesso è, infatti, subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile e implica il licenziamento immediato e l’applicazione del Codice penale in caso di uso improprio. In altri termini, la norma di riferimento non consente affatto di utilizzare il permesso in questione per necessità diverse da quelle specificatamente previste. Ciò in quanto la concessione del beneficio comporta non solo un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, ma soprattutto una spesa enorme per la collettività ed è giustificabile esclusivamente in presenza di esigenze riconosciute dalla legge (e dalla coscienza civile) come meritevoli di superiore tutela. Pertanto, il diritto di ottenere un permesso dal lavoro per prestare assistenza al familiare certificato L 104/92 deve essere perseguito in maniera coerente con la sua funzione, ricorrendo, in caso contrario, un uso improprio o un vero e proprio abuso del diritto, integrante una condotta talmente grave da giustificare il licenziamento disciplinare del lavoratore. Il problema è di tale pregnante attualità che la stessa Suprema Corte ha stabilito essere assolutamente leciti i controlli, laddove non riguardino l’adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente.
Programmazione dei permessi.
Allo scopo di assicurare un’adeguata organizzazione del servizio scolastico anche in considerazione della specificità del servizio stesso, soprattutto in ordine –come detto sopra- alla tutela della sicurezza degli alunni e in difesa del diritto all’istruzione, coloro che fruiranno dei permessi in parola, sono chiamati a produrre una pianificazione mensile. Nel caso di situazioni improvvise ed urgenti, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Su questo tema si sono già pronunciati a più riprese i vari enti coinvolti. Non ultimo l’art. 32 del CCNL/2018 prevede che il lavoratore predisponga una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza entro la fine del mese precedente e che in caso di necessità ed urgenza documentate, possa inviare la comunicazione nelle ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. La scrivente dirigenza chiede quindi che la domanda venga presentata entro il 30 del mese precedente. Come detto, l’istanza può essere variata. Il lavoratore potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, fatti salvi i casi di assoluta urgenza enunciati prima.
I modelli di presentazione del cronoprogramma e di eventuale variazione sono rispettivamente gli All.1 e 2.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione